Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 669-bis. - (Campi sosta abusivi di gruppi nomadi). - Chiunque, appartenente a gruppi nomadi, si insedia sul territorio dello Stato clandestinamente, avvalendosi

 

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dell'utilizzo di campi sosta abusivi è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione di sei mesi, con la multa pari a 3.750 euro, il sequestro immediato del veicolo ed il ritiro della patente».